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INDICE
Famiglia
e condizione femminile
Diritti, dote e proprietà
delle donne
Mondo agricolo e lavoro femminile
Famiglia-donna-lavoro Le donne che
vanno a lavorare in città
Dalla manifattura alla fabbrica. Le condizioni
del lavoro femminile
Istruzione
-nuove
professioni
Tutela e solidarietà femminile nel
sistema produttivo
La legislazione protettiva
La stampa femminile
Le associazioni femminili e le protagoniste
dei movimenti politici delle donne
Bibliografia e indirizzi internet.
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LA
CONDIZIONE GIURIDICA
DELLA DONNA SPOSATA NEL CODICE CIVILE UNITARIO
G.BOMBARDELlA, Della
condizione giuridica della donna maritata nel diritto italiano.
Conferenza tenuta alla R.Scuola Superiore di Commercio di Venezia, Venezia
1905.
L'indole del matrimonio
doveva ispirare al legislatore moderno norme serie e gravi che ne guarentissero
il conseguimento delle altre finalità. Un perfetto accordo regnerà
tra gli sposi, non una nube offuscherà l'orizzonte del loro consorzio
e, sin dove la natura delle cose non lo consenta, vi sarà eguaglianza
fra essi; la moralità e l'onestà presiederanno allo stringersi
del vincolo matrimoniale e lo accompagneranno in tutto il suo svolgimento.
Questo concetto è affermato nel nostro diritto positivo e ne
appaiono, quali effetti, le disposizioni che pongono gli impedimenti
al matrimonio e determinano i casi di annullamento di esso, quando per
varie cause, la morale o l'interesse dei coniugi e dei figli o l'onore
della famiglia ne possano essere compromessi; quelle disposizioni che,
imponendo da un acanto ai coniugi il dovere reciproco della coabitazione,
della fedeltà e dell'assistenza, danno, all'altro, l'adito a
far cessare la convivenza quando, per colpa dell'uno o dell'altro, essa
non possa altrimenti conservarsi senza perturbazione della famiglia.
[
] Nell'intento di dare consistenza alla famiglia è determinato
che la moglie assuma il cognome del marito e ne acquisti il domicilio
e la cittadinanza. La sua maggior debolezza (mio corsivo) in confronto
dell'uomo, dipendente da un organismo più delicato e da un carattere
più sensibile, la pongono in una naturale condizione di dipendenza
verso il marito. Non è però questa una soggezione assolute,
è una dipendenza fondata sull'affetto e sulla protezione che
è tenuto a prestarle il marito. Questi, come capo della famiglia,
deve presiedere all'azienda domestica, provvedere al mantenimento della
moglie e della prole e all'educazione di questa. E tale sua posizione
dà origine a rapporti speciali tra i coniugi, sia riguardo alla
persona che ai beni. [
]
L'obbligo della fedeltà tutela il pudore muliebre, garantisce
la dignità della famiglia e la sana educazione dei figli. "La
violazione del pudore, osserva il Montesquieu, presuppone nella donna
l'abbandono di ogni virtù".
La donna che ha violato le leggi del matrimonio è certo indegna
di ancora partecipare alla famiglia. Il che non può dirsi del
pari del marito, non essendo egli, sotto questo riguardo, il depositario
dell'onore della famiglia, ed il suo adulterio non recando le identiche
deleterie conseguenti. Così una disparità di trattamento,
riguardo all'uno e all'altro dei coniugi, negli effetti della violazione
di siffatto precetto, era dunque ragionevolmente richiesto. Per il che
fu stabilito che se il marito può in ogni evento domandare la
separazione della moglie, quando s'è posto in essere l'adulterio
di lei, dall'altro canto perché la moglie possa esercitare simile
azione fa d'uopo si avveri un evento che, per il proprio carattere scandaloso,
conturbi l'ordine della famiglia; lacchè soltanto si verifica
qualora il marito mantenga la concubina in casa o notoriamente in altro
luogo, oppure concorrano circostanze tali che il fatto costituisca ingiuria
grave per la moglie. [
]
Appare dunque la nostra legge, nel determinare le condizioni della donna
maritata, rispetto ai suoi rapporti personali col consorte, si sia ispirata
a principi saggi e liberali. Essa, pur sottoponendola provvidamente
alla dipendenza del marito, le assicura l'altronde una posizione dignitosa
di fronte a lui, guarentendone la sicurezza e la tranquillità.
Essa ancora, più favorevole di altre verso al donna, con scia
della missione che questa deve esercitare nella famiglia e fiduciosa
nella serietà degli intendimenti di lei, come madre la dichiara
emancipata di diritto col fatto del matrimonio, e le affida la patria
potestà sopra i figli, quando il marito abbia cessato di esercitarla
per morte, per assenza, per condanna o per infermità di mente.
Un notevole progresso è dunque segnato in questa materia, e se
esso non porta all'uguaglianza perfetta dei due sessi e all'indipendenza
assoluta dei due coniugi, vagheggiate da molti, viene però ragionevolmente
a contemperare il concetto moderno della libertà personale colle
condizioni di natura e coll'esigenze della morale, elevando l'istituto
del matrimonio al livello dei tempi nuovi. [
] Della dote soltanto
il marito ha l'amministrazione durante il matrimonio; egli solo ha il
diritto di agire contro i debitori o detentori della stessa, di riscuoterne
i frutti naturali e civili e di esigere la restituzione dei capitali
che ad essa si riferiscono. Usando ripetutamente la frase il marito
solo, volle la legge che fosse chiaramente espressa la sua volontà
di negare alla moglie, in costanza di matrimonio, qualunque ingerenza
nell'amministrazione della dote e l'esercizio di ogni azione concernente
la stessa. [
]
In forza del matrimonio si costituisce la famiglia, che è una
ristretta società, ma che, come ogni altro consorzio, ha leggi
proprie e un capo che la governa. Capo naturale della società
domestica è il marito, perché la sua forza, la sua attività,
la sua intelligenza prevalgono su quella della donna. Questa pertanto
è soggetta all'uomo, in quanto ha rapporto col governo della
famiglia e delle cose a questa spettanti: e solo in siffatta soggezione,
di carattere meramente patrimoniale, fu riscontrata la necessità
dell'autorizzazione maritale. [
]
Il principio che stabilisce la necessità dell'autorizzazione
maritale, dovendo essere posto d'accordo con l'altro, che la moglie
non per pel fatto del matrimonio la capacità di contrarre e obbligarsi,
ha indotto il legislatore a fissare in via tassativa i casi in cui l'autorizzazione
è richiesta, ammettendo così implicitamente che la moglie
possa compiere da sola altri atti, ivi non indicati. Il consenso del
marito deve innanzi tutto intervenire nelle donazioni, escluso, come
è logico, le manuali; nelle alienazioni e nelle ipoteche di beni
immobili, implicando esse trasformazioni e vincoli patrimoniali: nei
mutui passivi, onde impedire che la moglie inconsideratamente, con prestiti
rovinosi o ingiustificati, depauperi il suo;nella cessione e nella riscossione
di capitali, essendo opportuno, che la moglie sia sorvegliata e consigliata,
qualora è in possesso di non indifferenti somme di denaro. L'autorizzazione
maritale non è più necessaria quando il marito sia minore,
interdetto, assente o condannato a più di un anno di carcere,
durante l'espiazione della pena. [...]
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