Donne e conoscenza storica
Percorsi

Reperti

Testi

 

 

Il codice delle leggi di Gortina

Si tratta del più antico codice di leggi europeo, registrato nella prima metà del V sec. a.C., anche se molte disposizioni risalgono a leggi più antiche. Inizialmente era stato datato al VI o al VII sec. a.C., perché ha alcune caratteristiche arcaistiche (la scrittura con andamento bustrofedico, la lettura da destra a sinistra e la forma arcaica delle lettere).

Le disposizioni legali comprese sono abbastanza evolute. Non si tratta semplicemente del diritto di uno Stato cretese, ma di un codice di diritto greco, il più antico esistente e questo fatto lo rende ancora più importante. Il diritto di Gortina è esemplare per lo spirito di libertà che lo regola e per il suo essere all’avanguardia. Costituisce, insieme alla «Ekloghè» degli Isauri dell’VIII sec. d.C., l’unica codificazione del diritto greco nazionale, che si sia conservata fino ad oggi.

Le questioni di diritto privato che vengono regolate dalle leggi di Gortina sono:

Questioni di diritto familiare ed ereditario.

  • Posizione sociale e giuridica delle donne.
  • Divisione del patrimonio del defunto tra  figli e gli altri eredi
  • Concessione di doni alle donne al matrimonio (dote).
  • Diritti patrimoniali in caso di divorzio o di morte del marito o della moglie (la successione senza testamento).
  • Preferenza dei discendenti diretti rispetto ai collaterali.
  • Preferenza dei maschi rispetto alle donne.
  • Sorte dei figli nati dopo il divorzio matrimoni misti di liberi e schiavi e dei figli illegittimi

Proprietà degli schiavi e i divorzi tra schiavi

Adozione e raggiungimento della maggiore età.

Epikleroi (Patrooikoi), Figlie ereditiere del patrimonio paterno.

Reati e presunti reati.

 Questioni di violenza carnale, di seduzione e di adulterio

Questioni di vendite, di ipoteche e di debiti.

Questioni di responsabilità degli schiavi e del loro padrone.

La 12a colonna comprende regole procedurali, che si riferiscono alla procedura di emissione delle sentenze giudiziarie. Riportiamo alcune disposizioni indicative tratte dal Codice:

  • «...se marito e moglie divorziano, la donna mantiene il proprio patrimonio con il quale venne al matrimonio...»
  • «...nel caso in cui muoia il marito e lasci figli, se la donna vuole, può sposarsi di nuovo, mantenendo il proprio patrimonio... »
  • «...il padre abbia sotto il suo potere i figli e l’usufrutto del suo patrimonio, e la madre il suo patrimonio...»
  • «. ..l’adozione sia fatta di chiunque si voglia,... l’atto di adozione sia dichiarato all’agorà»